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Legge 31/07/2002 n. 179

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente Legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino

a) il comitato istituzionale

b) il comitato tecnico

c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, quinto periodo, del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Minstro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai Sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

4. Il comitato istituzionale

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4

b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elabora zione del piano di bacino

e) adotta il piano di bacino

f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle ac que, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla Legge 10 maggio 1976, n. 319

g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmnatici di cui all'art. 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnicooperativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di ba- n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e può comprendere anche un rappresentate del Dipartimento della protezione civile.

6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni perve-nutegli.

7. il segretario generale

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri dele-gatigli

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonchè alle risorse stanziate per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo

g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente Legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici;

a) segreteria

b) studi e documentazione

c) piani e programmi.

10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.".

Art. 30. (Modifica all'articolo 6 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 6 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma

13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma". Nota all'art. 30:

-Il testo dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "Art. 6 (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa).

1. All'art. 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: "e delle società di persone".

2. (Omissis).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 21 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.

4. All'art. 2, comma 11, primo periodo, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "sono applicabili" sono inserite le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000".

5. Al Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni

a) (omissis)

b) all'art. 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle società quotate, le parole da: "le aliquote di cui ai commi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota di cui al comma 1 dell'art. 1 è ridotta al 7 per cento". Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.

7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall'art. 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite.

8. All'art. 14, comma 1, alinea, della Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: "a fondi rustici" sono sostituite dalle seguenti: "ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale".

9. (Omissis).

10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.

12. All'art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole: "e al 1 gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000"; nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5".

13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di Legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.

16. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma.

18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.

19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

20. (Omissis).

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell'ambiente determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.

 

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